Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2.0.16 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Misure urgenti in materia di sicurezza del trasporto marittimo)

        1. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi di avvisatore marittimo, all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:« 1-sexies. Gli avvisatori marittimi, nei porti in cui sono già presenti, sono disciplinati dall'Autorità Marittima che ne determina le tariffe, concordate tra avvisatore marittimo e l'organismo rappresentativo degli agenti marittimi raccomandatari locali. Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 48-quater della legge 11 settembre 2020, n.120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti, anche in riferimento all'articolo 62 del regolamento  navigazione marittima. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori anche attraverso l'immissione dei dati nella piattaforma PMIS. Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi concorre all'innalzamento del gradiente di sicurezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 196 del 2005».