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Articolo aggiuntivo n. 3.0.7 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

        1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

        b) al comma 3, primo periodo, le parole: ", con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "; è compreso il"; sono inoltre soppresse le parole:", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale"; dopo le parole: "istituzioni scolastiche," sono aggiunte le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

        c) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le parole: "dirigenziale e";

        d) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "48.000 annui." sono aggiunte le seguenti: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.".

            2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n 190 e successive modificazioni e integrazioni».