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Articolo aggiuntivo n. 2.0.14 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Proroghe validità patente nautica)

        1. La validità di tutti i certificati, gli attestati, le licenze e le autorizzazioni, comunque denominati, inerenti la nautica da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,n. 172, ad eccezione di quelli temporanei o provvisori, scaduti o in scadenza a partire dal 01/21/2021 è prorogata rispetto alla naturale scadenza fino a sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2021 o di eventuali proroghe e comunque non oltre il 31/12/202.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività e alle patenti nautiche previste dal richiamato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché ai certificati di competenza del diporto di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121.

        3. Le proroghe di validità di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia unicamente all'interno del territorio della Repubblica, ivi comprese le unità da diporto battenti bandiera italiana.

        4. È fatta comunque salva la facoltà dell'interessato di procedere ugualmente al rinnovo o alla convalida dell'atto o dell'abilitazione in scadenza o scaduta».