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Articolo aggiuntivo n. 2.0.17 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

                    1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto, nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

                    b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione."

                   2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: ''; tra detti giorni sono compresi'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''. Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso"».