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Articolo aggiuntivo n. 2.0.44 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

        1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a interventi di risparmio energetico per il patrimonio immobiliare delle imprese di trasporto e logistica (Codici catastali C2 o D/1, e D/7-8)».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.