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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl S.2172 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/04/21

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

       a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: "16) Ministero del mare."»;

       b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ministero del mare)

        1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all'articolo 41, comma 2, le parole: "opere marittime e" sono soppresse;

       b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: "navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;" sono soppresse;

       c) all'articolo 44, comma 4, le parole: "e dagli uffici opere marittime" sono soppresse;

       d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

"Capo IX-bis.

Ministero del Mare

Art. 44-bis.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

        1. È istituito il Ministero del mare.

        2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare - intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero -, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.

        3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati:

       a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

       b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

        c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

        d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Art. 44-ter.

(Aree funzionali)

        1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

       a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

       b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

       c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

        d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

       e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

       f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

       g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione; difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

        h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

        i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

        j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

        k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

        2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

Art. 44-quater.

(Capitanerie di porto)

        1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

        2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del Mare".

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

        4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo."»