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Articolo aggiuntivo n. 39.0.53 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

        1. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.

        2. Il comma 5 dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        ''5. Tutti gli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del presente comma, ad eccezione degli imballaggi terziari di cui all'art. 218 c. 1 lett. d) del presente decreto, devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

        Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

        I produttori e gli utilizzatori si adeguano agli obblighi del presente comma entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto.''».