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Articolo aggiuntivo n. 1.0.12 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

        1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.