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Articolo aggiuntivo n. 31.0.10 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)

        1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia COVID-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»