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Articolo aggiuntivo n. 34.0.7 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

        1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

        2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

        3. Al fine di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

        4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, ha una dotazione di 4 milioni di euro annui.

        6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

        ''458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.''.

        7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».