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Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

        1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di curo per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».