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Articolo aggiuntivo n. 39.0.58 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

        1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

        2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

            a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

            b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;

            c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

        3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».