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Articolo aggiuntivo n. 37.0.43 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

        1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture'' sono sostituite dalle seguenti: ''concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148'' e le parole: ''procedura ad evidenza pubblica'', sono sostituite dalle seguenti: ''le procedure previste dal presente codice'';

            b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio.''».