Articolo aggiuntivo n. 4.0.35 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

            a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

            b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2022; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2021».