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Articolo aggiuntivo n. 40.0.25 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

        1. All'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, 11. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4-ter è sostituito dai seguenti:

        ''4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1º giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

        4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».