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Articolo aggiuntivo n. 34.0.10 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Potenziamento della garanzia del Fondo per la Prima Casa)

        1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera c), terzo periodo, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Fino a131 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.''

        2. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

            a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».