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Articolo aggiuntivo n. 5.0.31 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

        1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

        4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

        5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».

        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 30 milioni.