Articolo aggiuntivo n. 21.0.6 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

        1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

        2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

        3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

            a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

            b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

            c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

        4. Per l'attuazione delle nonne di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

        5. A partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

        6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia.».