presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da Paola BOLDRINI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/04/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di attività libero professionale)
1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.
2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.
3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:
a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;
b) all'interno dell'azienda di appartenenza;
c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.
4. Per l'attuazione delle nonne di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.
5. A partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.
6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia.».