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Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

        1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

        2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

            a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

            b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

            c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

        3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».

        Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «288 milioni».