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Articolo aggiuntivo n. 1.0.23 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

        2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

            - sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

            - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

            - appartengono allo stesso gruppo.

        3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

        4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 262 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.