Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 18.0.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

        1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1º giugno 2021, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n.  178.

        2. Ai relativi oneri, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto.».