Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 5.0.16 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

        1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, conia 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

        2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».