Proposta di modifica n. 15.2 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 15.
argomenti:  

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

        Â«5-bis. Ai lavoratori fragili del comparto agricolo impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di infezione da Sars-CoV-2, le giornate di assenza dal lavoro sono computate ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

            5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».