Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 8.0.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sostegno ai lavoratori agricoli nelle zone colpite da eventi avversi)

        1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: ''e che abbiano» a ''n. 102,'';

            b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

        ''6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

        6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

        6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020''».