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Articolo aggiuntivo n. 22.0.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

        1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

        2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

        3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliaci. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

        4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del Periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i. certificati di cui al comma 2

        5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali».