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Articolo aggiuntivo n. 5.0.52 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito di imposta dei costi sostenuti per operazioni bancarie correlate alla cessione del credito di imposta)

        1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:

''Art. 122-bis.

(Credito di imposta per la cessione agli istituti di credito e altri intermediari finanziari riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

        1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''.».