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Articolo aggiuntivo n. 31.0.29 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Dote educativa estiva)

        1. Ai minori di età i cui nuclei familiari beneficiano della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è attribuita una dote educativa mensile del valore di euro 100,00 per ogni minore, da utilizzare per attività, progetti, corsi vòlti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere attivati dai mesi di giugno a settembre 2021.

        2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche di concerto con i servizi sociali comunali e integrano l'offerta formativa annuale. A tal fine, le somme di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, vengono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche che provvedono a redigere progetti integrativi dell'offerta didattica.

        3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito l'INPS, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di erogazione del sostegno di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».