Articolo aggiuntivo n. 38.0.35 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

        1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.».