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Proposta di modifica n. 1.98 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/04/21

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

            a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

            b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

            c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

            d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

            e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di curo e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)« sono sostituite dalle seguenti: »sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore nell'anno 2020 e strettamente inerenti all'attività d'impresa. Per il 2021 è riconosciuta una quota pari almeno al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 da tutti i soggetti economici che rispettino il requisito d'accesso. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al termine dello stato d'emergenza».