Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 39.0.41 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

        1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

        2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: ''con qualunque finalità'' sono aggiunte le seguenti: ''escluse quelle di pesca e di acquacoltura''.».