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Articolo aggiuntivo n. 19.0.64 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

        1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».