Articolo aggiuntivo n. 38.0.32 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione)

        1. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole ''di soci'' sono aggiunte le seguenti: '', di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo i, comma i, lettere k) e k-ter), del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49% del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma i a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.''.

        2. All'articolo 15, comma i, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            ''a) gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

            b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;''».