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Articolo aggiuntivo n. 39.0.57 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rafforzamento del sistema allevatoriale italiano)

        1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese e di rafforzare il settore zootecnico, anche attraverso la piena efficacia dell'attività di programmazione svolta dagli enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3. Le predette fusioni devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ed il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.».