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Articolo aggiuntivo n. 39.0.3 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure di sostegno delle imprese agricole)

        1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''30 dicembre 2021''.

        2. La proroga di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

        3. Per l'anno 2021, sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

        4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 98, dopo la parola: ''imprese'', sono inserite le seguenti parole: ''ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale'';

            b) al comma 99, dopo le parole: ''attrezzature varie'', sono inserite le seguenti: ''ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole''».

        Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».