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Articolo aggiuntivo n. 19.0.50 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

        1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per Palmo 2021 la disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».