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Articolo aggiuntivo n. 6.0.239 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

        1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

        2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».