presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da Maria Virginia TIRABOSCHI (FI) e altri 21 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/04/21
Dopo l'articoloaggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)
1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , costituiti in fauna di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n.176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.
2. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, dopo la parola ''contratto'' sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto''. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si applica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 così come rese operative dalla normativa secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.»