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Articolo aggiuntivo n. 22.0.36 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. La quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall'art. 2 comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. non è soggetta a compartecipazione regionale.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.