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Articolo aggiuntivo n. 10.0.13 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

        1. La dotazione del ''Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche'' istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 180 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».