Articolo aggiuntivo n. 7.0.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, è riconosciuto, a un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita e con un reddito Isee inferiore a 20 mila euro, un contributo ''una tantum'' pari a 600 euro per l'anno 2021.

        2. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

        3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 250 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21».