Articolo aggiuntivo n. 30.0.46 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-bis.

(Esonero pagamento tributi locali)

        1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.  460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».