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Articolo aggiuntivo n. 30.0.16 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente

«Art. 30-bis.

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

        1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

        2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: ''all'esercizio finanziario 2020'' sono sostituite dalle parole: ''agli esercizi finanziari 2020 e 2021'' e l'anno: ''2019'' con: ''2020''».