Proposta di modifica n. 28.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 16/04/21

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        Â«0a) dopo l'articolo 28-bis, inserire il seguente:

«Art.28-ter.

        (Disposizioni in materia di canoni di locazione)

        1. All'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978, n.392, al quarto comma, aggiungere i seguenti periodi: ''Per la durata dello stato d'emergenza epidemiologica, e sino ai 120 giorni successivi alla cessazione dello stesso, per i contratti di locazione, disciplinati dall'articolo 27, il cui corrispettivo annuo non superi l'importo di euro 250.000, analogamente a quanto previsto dai commi precedenti per l'uso abitativo, i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non inferiore al 50 per cento del fatturato mensile rispetto alle medesime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non inferiore al 50 per cento di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali liquidate In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale data è ridotto in misura pari al 40 per cento. La medesima riduzione si applica per i novanta giorni successivi alla sanatoria. Ove sia stata già emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso un codice tributo istituito appositamente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 70 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge''».