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Articolo aggiuntivo n. 2.0.10 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore degli impianti sportivi)

        1. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da ottobre 2020 ad agosto 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».