Proposta di modifica n. 8.86 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

        Â«14-bis. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria può essere autorizzata, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

        14-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei trattamento di integrazione salariale di cui al comma 14-bis, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

        14-quater. Agli oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».