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Articolo aggiuntivo n. 19.0.18 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura e pesca)

        1. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.

        2. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.».

        Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «492,4 milioni».