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Articolo aggiuntivo n. 19.0.12 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per le imprese e le cooperative di lavoro della filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

        1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera creativa, culturale e dello spettacolo e di consentire la riapertura progressiva delle relative attività nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro.

        2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti alle imprese e alle cooperative di lavoro appartenenti alla relativa filiera sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, a partire dalle retribuzioni erogate per il mese di giugno 2021 e per un periodo massimo di sei mesi. Tale esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro appartenenti alla predetta filiera per una percentuale minima del 30 per cento e fino al massimo del 60 per cento, in rapporto alla quota media di eventuale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale da parte dei soggetti richiedenti l'esonero nell'anno precedente sul totale della base lavorativa. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

        3. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».