Proposta di modifica n. 4.48 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 16/04/21

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che rientrino nei requisiti di cui al presente comma, è fatto divieto di cumulo nel caso in cui i debiti risultanti dalla somma dei singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano di importo superiore a 5000 euro.».