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Articolo aggiuntivo n. 39.0.44 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)

        1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

        3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».