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Articolo aggiuntivo n. 19.0.17 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

        1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 13-bis. - (Equo compenso e clausole vessatorie) - 1. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, nelle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

        2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 3, comma 6

        3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

        4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

        5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

            a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

            b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

            c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

            d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

            e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

            f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

            g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

            h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

            i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

            l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un provider di questa o altra entità a essa collegata;

            m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

            n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

        6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), e c), l), m) e n) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

        7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

        8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

        9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

        10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere l), m) e n) dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

        11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma I si applicano le disposizioni del codice civile''».